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Tribunale di Roma
Ufficio GIP Ex Pretura
Decreto di sequestro preventivo
Artt. 321, 549 c.p.p., 92 e 104 D. Lv. 271/89
Il giudice Dott. Dario D'Onghia
Esamina la richiesta del P.M. in data 11/5/1999
Di sequestro preventivo delle confezioni dei giochi elettronici
"Resident Evil 1" e "Resident Evil 2"
In riferimento al procedimento n.117552/99 GIP /P
Ritenuto che a seguito della consulenza tecnica psicologica,
criminologica e psico-pedagogica disposta dal P.M. sul video
gioco elettronico denominato "Resident Evil 2", distribuito
in Italia dalla Sony Entertainment S.p.A., è emerso che il
predetto gioco è ambientato in una città nelle mani di zombies,
dei morti viventi che si cibano di cadaveri ancora caldi;
in una civiltà priva di polizia con città praticamente in
rovina, rottami d'auto che ingombrano le strade, fiamme che
lambiscono edifici fatiscenti, in cui il protagonista - uno
dei pochi sopravvissuti - deve trovare una via d'uscita in
quest'incubo. Raccoon City, questo è il nome della città che
compare già nella prima versione del gioco intitolato "Resident
Evil" che presenta tra l'altro una situazione di esperimenti
effettuati sui predetti morti viventi che sfuggirono al controllo
degli scienziati, e la missione STAR, formata da poliziotti,
nel primo episodio "Resident Evil", che era condannato fin
dall'inizio a soccombere. Fu proprio da queste vicende che
prese l'avvio il secondo episodio "Resident Evil 2", i cui
vari zombies si muovono per la città insieme a poliziotti
che soccombono e diventano a loro volta zombies.
Questa in sintesi è la trama dei giochi di cui al "Resident
Evil" citato; nonostante "Resident Evil 2" sia rivolto agli
adulti e sconsigliato ai minori impressionabili, la consulenza
ha evidenziato che l'uso del video gioco presenta delle vere
e proprie controindicazioni per la fascia di bambini di età
inferiore agli 11 anni e per la fascia di pre-adolescenza
dagli 11 ai 14 anni; in quanto le predette immagini , sotto
il profilo della violenza e della capacità delle stesse sono
idonee ad influenzarne la personalità per lo sviluppo psichico,
nonché di istigare e rafforzare nei fruitori delle stesse,
atteggiamenti e condotte violente anche di eventuale rilievo
penale; in quanto, da studi effettuati, è emerso che la violenza
è più probabile che possa essere appresa come realistica;
nei più giovani di età, prima degli anni 14, i quali non discriminano
adeguatamente fra vita reale e fantasia; potendo imparare
che la violenza risolve qualsiasi problema complesso e che
una persona più è violenta e più è un "eroe".
Alla stregua di tali argomentazioni criminologiche e psico-pedagogiche
ciò che emerge essenzialmente è il rilievo penale di tali
videogiochi con riferimento alla loro:
a) Idoneità ad offendere il sentimento morale dei minori di
anni 14 od a costituire, per essi, incitamento alla corruzione,
al delitto o al suicidio;
b) Idoneità a favorire lo scatenarsi di istinti di violenza
ed indisciplina sociale;
c) Accrescimento del "valore" dell'oscenità che, secondo il
comune sentimento, offenda il pudore;
d) La potenzialità per un grave ed immediato rischio per la
salute e l'integrità psichica di eventuali fruitori di immagini
del "Resident Evil 2";
e) Eventuale impressionabilità e sviluppo di paure e fobie;
il tutto avente origine da alcune immagini particolarmente
violente, impressionanti o eccessivamente "splatter", quali
il pasto cannibalico compiuto dagli zombies sul protagonista,
la fuoriuscita di sangue e materia celebrale quando gli zombies
vengono uccisi, il distacco netto della testa dal corpo degli
zombies; la presenza ricorrente del personaggio detto "il
leccatore" (metà uomo e metà rettile con calotta cranica scoperta).
Da tutte queste considerazioni emerge con chiarezza che la
commercializzazione massiva di tali video giochi, venduti
anche indiscriminatamente presso negozi di giocattoli in cui
i principali avventori sono bambini e persone minori di 14
anni evidenzia i presupposti di reato di cui all'art. 14 L.
47/1948 e art. 1 L. 1591/1960, concernente le pubblicazioni
destinate all'infanzia ed alla adolescenza, in cui la ratio
del legislatore (come da giurisprudenza della Cassazione prevalente)
dà peso, più che all'opinione di una minoranza qualificata,
a ciò che per comune esperienza corrisponde alla capacità
ricettiva e al livello educativo della massa, nella quale
l'oscenità non è necessariamente elemento costitutivo, che
invece caratterizza l'ipotesi di quell'art. 528 c.p.; potendone
prendere il posto quant'altro indicato nel citato art. 14,
in cui l'elemento materiale del reato è di pubblicazioni destinate
a fanciulli e adolescenti idonee a costituire per essi incitamento
al delitto, ovvero nel far circolare fra i soggetti tutelati
dalla norma , nel caso di specie i minori di anni 14, immagini
oggettivamente a ciò idonee. Tale idoneità pertanto deve essere
valutata, indipendentemente da qualsiasi evento di specifico
incitamento al delitto, non con riferimento alle persone che
in concreto abbiano ricevuto il prodotto, nella specie il
videogioco "Resident Evil 2", ma, in via oggettiva e astratta,
tenendo conto della sensibilità e impressionabilità dei ragazzi
di quella età e della loro maturità psichica e morale.
Ritenuto che vi è quindi fondato pericolo che la messa in
circolazione e la distribuzione del predetto video gioco indiscriminata
possa aggravare o protrarre le conseguenze del pericolo delle
esigenze di tutela della integrità psico-pedagogica di persone
minori degli anni 14 ovvero agevolare la commissione da parte
degli stessi di reati per ragioni dinanzi esposte
Rilevato che trattasi di cose delle quali è consentita la
confisca in quanto corpo di reato o comunque mezzo utilizzato
per la commissione di reati ;
Visti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 D.Lv. 271/89
P.Q.M
Dispone il sequestro preventivo delle confezioni dei giochi
elettronici "Resident Evil 1" e "Resident Evil 2" su tutto
il territorio nazionale distribuito dalla Sony Entertainment
S.p.A. ovunque si trovino.
Roma 3 giugno 1999
Il giudice
Dott. Dario D'Onghia
Legge 47/1948 art.14
Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano
anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti,
quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie,
siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale
od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto
o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali o periodici
destinati all'infanzia , nei quali la descrizione o l'illustrazione
di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente
o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti
di violenza e di indisciplina.
Legge 1591/1960 art.1
Chiunque fabbrica, introduce, affligge od espone in luogo
pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie
od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i
quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati
secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto
e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente
punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.
Si applica la pena di cui all'art. 725 del Codice penale anche
quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano
scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine
familiare.
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